Il disegno di legge sulla riforma del reato di violenza sessuale si muove tra due esigenze: adeguarsi agli standard internazionali e mantenere saldi i principi del nostro sistema penale. Dopo l’approvazione unanime alla Camera, il testo è stato modificato in modo significativo al Senato, sollevando dubbi sulla reale efficacia della riforma.

Cosa prevedeva la Camera: il consenso

La prima versione introduceva un cambiamento profondo:

  • L’assenza di consenso diventava l’elemento centrale del reato, non più solo violenza, minaccia o abuso.
  • Il modello si allineava alla Convenzione di Istanbul, che richiede la punibilità di ogni atto sessuale non consensuale.
  • Il consenso veniva inteso come volontà libera, attuale, revocabile e non condizionata.

Una riforma culturalmente avanzata, ma con un rischio concreto: lo spostamento dell’onere della prova sull’imputato, in potenziale contrasto con la presunzione di innocenza.

Cosa ha fatto il Senato: un passo indietro

La nuova versione sostituisce il riferimento al consenso con la nozione di volontà contraria, presunta solo in casi specifici come atti a sorpresa o situazioni di vulnerabilità.

Questa scelta presenta due criticità:

  • Non introduce un vero cambiamento, perché la volontà contraria è già riconosciuta dalla giurisprudenza.
  • Rischia di ridursi a un semplice aumento delle pene, senza incidere sulla prevenzione né sulla tutela effettiva.

È un testo più prudente sul piano processuale, ma meno innovativo e distante dagli standard internazionali.

Il nodo centrale

La proposta della Camera era più avanzata ma fragile sul piano probatorio.

La versione del Senato è più sicura dal punto di vista delle garanzie, ma culturalmente recessiva e poco innovativa.

Il rischio finale

Dopo un ampio dibattito politico e dottrinale, la riforma potrebbe tradursi in un intervento solo simbolico, senza un reale miglioramento della tutela penale.

Lia Guercino per studio legale Barretta