
Il disegno di legge sulla riforma del reato di violenza sessuale si muove tra due esigenze: adeguarsi agli standard internazionali e mantenere saldi i principi del nostro sistema penale. Dopo l’approvazione unanime alla Camera, il testo è stato modificato in modo significativo al Senato, sollevando dubbi sulla reale efficacia della riforma.
Cosa prevedeva la Camera: il consenso
La prima versione introduceva un cambiamento profondo:
- L’assenza di consenso diventava l’elemento centrale del reato, non più solo violenza, minaccia o abuso.
- Il modello si allineava alla Convenzione di Istanbul, che richiede la punibilità di ogni atto sessuale non consensuale.
- Il consenso veniva inteso come volontà libera, attuale, revocabile e non condizionata.
Una riforma culturalmente avanzata, ma con un rischio concreto: lo spostamento dell’onere della prova sull’imputato, in potenziale contrasto con la presunzione di innocenza.
Cosa ha fatto il Senato: un passo indietro
La nuova versione sostituisce il riferimento al consenso con la nozione di volontà contraria, presunta solo in casi specifici come atti a sorpresa o situazioni di vulnerabilità.
Questa scelta presenta due criticità:
- Non introduce un vero cambiamento, perché la volontà contraria è già riconosciuta dalla giurisprudenza.
- Rischia di ridursi a un semplice aumento delle pene, senza incidere sulla prevenzione né sulla tutela effettiva.
È un testo più prudente sul piano processuale, ma meno innovativo e distante dagli standard internazionali.
Il nodo centrale
La proposta della Camera era più avanzata ma fragile sul piano probatorio.
La versione del Senato è più sicura dal punto di vista delle garanzie, ma culturalmente recessiva e poco innovativa.
Il rischio finale
Dopo un ampio dibattito politico e dottrinale, la riforma potrebbe tradursi in un intervento solo simbolico, senza un reale miglioramento della tutela penale.
Lia Guercino per studio legale Barretta

