Chiunque lascia tracce digitali: commenti, articoli, foto, procedimenti, recensioni, notizie. La rete non dimentica spontaneamente. Per questo il “diritto all’oblio” è diventato una garanzia essenziale, capace di restituire equilibrio tra memoria e attualità, tra informazione e dignità personale.

Non è un diritto a riscrivere la propria storia, ma a non esserne prigionieri.

Non è un concetto astratto, né un privilegio riservato a pochi. È una protezione concreta che nasce dall’esigenza, sempre più diffusa, di non essere definiti per sempre da informazioni che non rappresentano più la nostra identità attuale.
La giurisprudenza civile ha progressivamente riconosciuto che la permanenza online di dati superati, irrilevanti o eccessivi può incidere sulla vita privata, sulle relazioni professionali e sulla reputazione di una persona.
Per questo motivo, il diritto all’oblio si colloca nel punto di incontro tra tutela della dignità, libertà di informazione e responsabilità degli operatori digitali.

Quando si applica il diritto all’oblio

La domanda centrale è sempre la stessa: l’informazione è ancora attuale e di interesse pubblico oppure la sua permanenza online produce un pregiudizio ingiustificato?

La valutazione non è automatica. I giudici considerano diversi elementi:

  • il tempo trascorso dai fatti
  • il ruolo pubblico o meno della persona coinvolta
  • la natura dell’informazione
  • l’impatto sulla vita privata e professionale
  • l’effettiva utilità sociale della notizia

Quando l’interesse pubblico viene meno, prevale il diritto della persona a non essere esposta indefinitamente a un passato che non ha più alcuna rilevanza.

Il ruolo delle piattaforme digitali

Con l’evoluzione normativa e l’applicazione del Digital Services Act, le piattaforme non possono più limitarsi a un ruolo passivo. Devono gestire le richieste di rimozione con procedure trasparenti e tempi ragionevoli, valutando se il contenuto contestato sia effettivamente lesivo o non più attuale.
Questo non significa cancellare la storia, ma evitare che la rete diventi un archivio permanente e incontrollato che cristallizza errori, accuse superate o informazioni non più pertinenti.

Un esempio pratico

Immaginiamo un professionista che, dieci anni fa, sia stato coinvolto in un procedimento civile concluso con un’assoluzione piena. Nonostante la sentenza favorevole, il suo nome continua a comparire nei risultati di ricerca associato a vecchi articoli che riportano solo l’avvio dell’indagine, senza aggiornamenti successivi.
Questo significa che ogni nuovo cliente, collega o partner commerciale, digitando il suo nome, incontra informazioni incomplete e potenzialmente fuorvianti. Il danno reputazionale è evidente, anche se il fatto è stato chiarito da tempo.

In un caso del genere, il professionista può chiedere:

  • la deindicizzazione dei risultati di ricerca che riportano notizie non aggiornate
  • la rimozione di contenuti che non hanno più alcuna utilità informativa
  • la rettifica o contestualizzazione delle informazioni, se necessario

La tutela non cancella la verità storica, ma impedisce che un frammento di passato continui a produrre effetti sproporzionati nel presente.

Passi da compiere per ottenere l’oblio digitale

Ottenere l’oblio digitale non è complicato, ma richiede metodo. La procedura cambia leggermente a seconda che si tratti di motori di ricerca, piattaforme social o siti di informazione. Il principio però è sempre lo stesso: dimostrare che l’informazione non è più attuale, è sproporzionata o produce un pregiudizio ingiustificato.

1. Identificare i contenuti da rimuovere o deindicizzare

Il primo passo è mappare con precisione:

  • quali link compaiono cercando il proprio nome
  • quali siti ospitano l’informazione
  • se si tratta di notizie, commenti, recensioni, atti giudiziari, forum o archivi

Più la richiesta è specifica, più è efficace.

2. Valutare se ricorrono i presupposti dell’oblio

Il diritto all’oblio si applica quando:

  • i fatti sono molto risalenti
  • l’informazione non ha più interesse pubblico
  • la persona non riveste un ruolo pubblico
  • la notizia è incompleta, non aggiornata o fuorviante
  • la permanenza online crea un danno attuale e concreto

Questa valutazione è fondamentale per costruire una richiesta solida.

3. Presentare la richiesta al motore di ricerca

Per Google, Bing e altri motori esistono moduli dedicati.
La richiesta deve contenere:

  • i link da deindicizzare
  • la motivazione (non attualità, danno reputazionale, mancanza di interesse pubblico)
  • un documento di identità
  • eventuali prove del pregiudizio (ad esempio, la sentenza di assoluzione)

Il motore di ricerca valuta se rimuovere i link dai risultati associati al nome.

4. Contattare direttamente il sito che ospita il contenuto

Se il contenuto è pubblicato su un sito di informazione, un blog o un forum, è possibile chiedere:

  • la rimozione
  • l’aggiornamento
  • l’anonimizzazione
  • la contestualizzazione

Molti editori hanno procedure interne per gestire queste richieste.

5. Attendere la risposta e, se necessario, presentare un reclamo

Se la richiesta viene respinta o ignorata, è possibile:

  • presentare un reclamo al Garante Privacy
  • avviare un’azione civile per ottenere la rimozione o la deindicizzazione

Il Garante valuta caso per caso e può ordinare la cancellazione dei contenuti.

Lia Guercino per studio legale Barretta