Quando una persona, spesso un ex partner, continua a inviare messaggi dopo che gli è stato espressamente chiesto di non farlo, la legge italiana considera questo comportamento potenzialmente illecito. A seconda dell’intensità, della frequenza e degli effetti prodotti, può integrare il reato di molestie oppure quello di atti persecutori.

1. Quando i messaggi diventano un illecito

Molestie (art. 660 c.p.)
L’articolo 660 del Codice Penale punisce chiunque, per petulanza o altro biasimevole motivo, arreca disturbo ad altri. L’invio ripetuto di messaggi non graditi, dopo un chiaro rifiuto, può rientrare in questa fattispecie.  
La pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro.

Atti persecutori (art. 612-bis c.p.)
Se i messaggi sono numerosi, insistenti e idonei a generare ansia, paura o a modificare le abitudini di vita della vittima, può configurarsi il reato di atti persecutori.  
La giurisprudenza ha chiarito che non è necessaria una durata prolungata: anche un arco temporale breve può essere sufficiente se il comportamento è particolarmente invasivo.

2. Come comportarsi nell’immediato

Comunicare una sola volta il divieto
Se non è stato ancora fatto, è utile inviare un unico messaggio chiaro e neutro, ad esempio:  
“Ti chiedo di non contattarmi più in alcun modo.”  

Dopo questa comunicazione, è consigliabile:

Interrompere ogni risposta:
Rispondere, anche solo per chiedere di smettere, può essere interpretato come disponibilità al dialogo. Dopo aver comunicato il divieto, è opportuno non interagire più.

Conservare tutte le prove:
È fondamentale archiviare screenshot, messaggi, email, registrazioni vocali e qualsiasi elemento utile a documentare la condotta.

3. Strumenti di tutela legale

Querela per molestie
Per il reato di molestie la querela deve essere presentata entro tre mesi dall’ultimo episodio.
Denuncia per atti persecutori
Se la condotta provoca ansia, timore o interferisce con la vita quotidiana, è possibile sporgere denuncia per atti persecutori.

Ammonimento del Questore
È una misura preventiva, rapida e gratuita, utile quando si vuole interrompere la condotta senza avviare immediatamente un procedimento penale.

4. Quando non si configura un reato

Non ogni messaggio indesiderato è automaticamente illecito. È necessario che vi sia insistenza, invasività e che il destinatario abbia espresso chiaramente il proprio rifiuto. La valutazione dipende dal contesto, dalla frequenza e dagli effetti sulla persona che li riceve.

5. Esempio di comunicazione del divieto

Un messaggio efficace può essere formulato in modo semplice e non conflittuale:
“Ti chiedo di non contattarmi più in alcun modo.  
Qualsiasi ulteriore comunicazione sarà considerata indesiderata”.

6. Consigli pratici per proteggersi

Bloccare il numero e gli account sui vari canali.  
Attivare filtri antispam.  
Informare persone di fiducia se ci si sente sotto pressione.  
Annotare eventuali tentativi di contatto da numeri o profili diversi, poiché possono costituire un aggravamento della condotta.

7. Indicazioni dalle notizie recenti

Le cronache giudiziarie riportano casi in cui anche un periodo relativamente breve di messaggi insistenti è stato ritenuto sufficiente per integrare il reato di molestie o, nei casi più gravi, di atti persecutori. La Cassazione ha più volte affermato che la volontà della vittima di interrompere ogni comunicazione è un elemento decisivo: i messaggi successivi al divieto possono assumere rilevanza penale.

Lia Guercino per studio legale Barretta